(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 178)
 
                              Art. 178 
 
             (Termini per le impugnazioni e decorrenza) 
 
 
  1. Il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione
di terzo  di  cui  all'articolo  200,  comma  2,  e  il  ricorso  per
cassazione e' di sessanta giorni. E'  anche  di  sessanta  giorni  il
termine per proporre la revocazione e l'opposizione di terzo  di  cui
al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello. 
 
 
  2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono  dalla
notificazione della sentenza, effettuata con le modalita' di cui agli
articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i  casi
previsti dall'articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a),  b),
c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali  il  termine  decorre  dal
giorno in cui sono  stati  scoperti  il  dolo  o  la  falsita'  o  la
collusione  o  e'  stato  recuperato  il  documento,  o  sono   stati
riconosciuti l'omissione o il doppio impiego  ovvero  e'  passata  in
giudicato la sentenza di cui all'articolo 202, comma 1, lettera b), o
il pubblico ministero ha  avuto  conoscenza  della  sentenza  di  cui
all'articolo 202, comma 2. 
 
 
  3. L'impugnazione  proposta  contro  una  parte  fa  decorrere  nei
confronti dello stesso impugnante i termini di cui  al  comma  1  per
proporla contro le altre parti. 
 
 
  4. Indipendentemente  dalla  notificazione  della  sentenza,  fatto
salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di  non  aver  avuto
conoscenza  del  processo  per  nullita'  della  citazione  o   della
notificazione di essa o per nullita' della notificazione  degli  atti
di cui all'articolo 93, ((l'appello e)) la revocazione per  i  motivi
di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e  g),  ((devono  essere
proposti)), a pena di decadenza, entro un  anno  dalla  pubblicazione
della sentenza. 
 
 
  5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso
per  cassazione  deve  essere  notificato  entro   sei   mesi   dalla
pubblicazione della sentenza. 
 
 
  6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4,
sopravviene alcuno degli eventi previsti nell'articolo 108, commi 1 e
7, si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile.