(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 18)
 
                               Art. 18 
 
                      (Competenza territoriale) 
 
 
  1.  Sono  attribuiti   alla   sezione   giurisdizionale   regionale
territorialmente competente: 
 
 
  a) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte in materia di contabilita' pubblica riguardanti i  tesorieri  e
gli altri agenti contabili, gli amministratori, i  funzionari  e  gli
agenti della regione, delle citta' metropolitane, delle province, dei
comuni e degli altri enti locali nonche' degli enti regionali; 
 
 
  b) i giudizi di conto e di responsabilita' e i giudizi a istanza di
parte  riguardanti  gli  agenti  contabili,  gli  amministratori,   i
funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato
e di enti  pubblici  aventi  sede  o  uffici  nella  regione,  quando
l'attivita' di gestione di beni pubblici si  sia  svolta  nell'ambito
del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si  sia  verificato
nel territorio della regione; ((...)) 
 
 
  c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in  materia  di  pensioni,
assegni o indennita' civili, militari e di guerra a carico  totale  o
parziale dello Stato o degli  enti  pubblici  previsti  dalla  legge,
quando il ricorrente, all'atto  della  presentazione  del  ricorso  o
dell'istanza, abbia  la  residenza  anagrafica  in  un  comune  della
regione; 
 
 
  d) altri giudizi interessanti la regione  in  materia  contabile  e
pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della  Corte
dei conti. 
 
 
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  e
all'articolo   19,   si   applicano   anche   ai   giudizi   relativi
all'applicazione di sanzioni pecuniarie. 
 
 
  3. La  competenza  territoriale  relativa  alle  istruttorie  e  ai
giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato  della
Corte dei conti assume comunque la qualita' di parte, che a norma del
comma 1 sarebbe attribuita alla sezione  giurisdizionale  nell'ambito
della cui competenza territoriale il magistrato esercita  le  proprie
funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o  della  domanda,  e'
attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo  di
regione determinato in base  alla  tabella  A  allegata  al  presente
codice. 
 
 
  4. I procedimenti connessi a quelli  in  cui  un  magistrato  della
Corte dei conti assume la qualita' di parte in un giudizio  contabile
sono  di  competenza  della  sezione   giurisdizionale   territoriale
individuata a norma del comma 3. 
 
 
  5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), in presenza di  una
pluralita' di condotte poste in essere in piu' ambiti  regionali,  il
criterio   della   individuazione   della   sezione   giurisdizionale
competente e' quello della condotta causalmente prevalente.