(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 180)
 
                              Art. 180 
 
                (Deposito dell'atto di impugnazione) 
 
 
  1. ((L'atto)) di impugnazione  notificato  deve  essere  depositato
nella segreteria del giudice adito, a pena di decadenza, entro trenta
giorni dall'ultima  notificazione,  unitamente  ad  una  copia  della
sentenza impugnata e alla prova delle eseguite notificazioni. 
 
 
  2. E' fatta salva la facolta' della parte di effettuare il deposito
dell'atto, anche se non ancora pervenuto  al  destinatario,  sin  dal
momento in cui  la  notificazione  dell'atto  si  perfeziona  per  il
notificante. 
 
 
  3. La parte che si avvale della facolta'  di  cui  al  comma  2  e'
tenuta a depositare la documentazione comprovante la data in  cui  la
notificazione si  e'  perfezionata  anche  per  il  destinatario.  In
assenza di tale prova l'impugnazione e' inammissibile.