(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 181)
 
                              Art. 181 
 
                (Istanza di fissazione dell'udienza) 
 
 
  1. Salvo che l'istanza di  fissazione  dell'udienza  non  sia  gia'
formulata nell'atto di impugnazione, il presidente della sezione,  su
richiesta della parte piu' diligente, fissa con  proprio  decreto  il
giorno  dell'udienza  e  i  termini   entro   cui   provvedere   alla
notificazione del decreto  e  al  deposito  di  documenti  e  memorie
difensive.