(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 195)
 
                              Art. 195 
 
     (Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte) 
 
 
  1. Le domande e le eccezioni non accolte nella  sentenza  di  primo
grado, che non sono espressamente riproposte in appello, si intendono
rinunciate.