(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 199)
 
                              Art. 199 
 
                      (Rinvio al primo giudice) 
 
 
  1. Il giudice di appello dispone il  rinvio  al  giudice  di  primo
grado: 
 
 
  a) quando  riforma  la  sentenza  di  primo  grado  dichiarando  la
giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice; 
 
 
  b)  quando  dichiara  nulla  la   notificazione   della   citazione
introduttiva oppure riconosce che nel giudizio di primo grado  doveva
essere integrato il contraddittorio o non  doveva  essere  estromessa
una parte ovvero dichiara la nullita' della sentenza di  primo  grado
per mancanza di sottoscrizione del giudice; 
 
 
  c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione  del
processo per inattivita' delle parti. 
 
 
  2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito  del  giudizio,
il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo  soltanto
altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente
si pronuncia il giudice di  appello.  In  caso  di  accoglimento  del
gravame  proposto,  rimette  gli  atti  al  primo  giudice   per   la
prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese
del grado d'appello. 
 
 
  3. Le parti devono riassumere il processo nel termine perentorio di
((tre mesi)) dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione
della sentenza. 
 
 
  4. Se il giudice d'appello  dichiara  la  nullita'  di  altri  atti
compiuti  in  primo  grado,  ne  ordina,  in  quanto  possibile,   la
rinnovazione a norma dell'articolo 50.