(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 20)
 
                               Art. 20 
 
                     (Rilievo dell'incompetenza) 
 
 
  1. Il difetto di competenza, salvo  quanto  previsto  dall'articolo
151, comma 2, e' rilevato d'ufficio ((finche' la causa non e'  decisa
in primo grado)), ovvero puo' essere eccepito dalla parte,  entro  il
termine assegnato per il deposito della comparsa  di  costituzione  e
risposta. Nei giudizi di impugnazione, esso e'  rilevato  se  dedotto
con specifico motivo avverso il capo della  pronuncia  impugnata  che
abbia statuito sulla competenza. 
 
 
  2. Il giudice decide sulla competenza  prima  di  provvedere  sulla
eventuale richiesta di misure cautelari. 
 
 
  3. Il giudice, se dichiara  la  propria  incompetenza,  indica  con
ordinanza il giudice ritenuto ((...)) competente. Quando la causa  e'
riassunta nei termini di cui all'articolo 118  ((davanti  al  giudice
indicato come competente, questi,)) se ritiene di essere a sua  volta
incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza  ((alle
sezioni riunite)). 
 
 
  4. In pendenza del  regolamento  di  competenza,  la  richiesta  di
eventuali misure cautelari si propone  al  giudice  ((...))  indicato
come competente nell'ordinanza di cui al comma 3, che decide in  ogni
caso;  ((esse  perdono  la  loro  efficacia  trenta  giorni  dopo  la
pubblicazione del provvedimento che dichiara il difetto di competenza
del giudice che le ha emanate. Le parti possono riproporre le domande
cautelari al giudice competente)).