Art. 200 (Casi di opposizione) 1. Un terzo puo' fare opposizione contro la sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone quando essa pregiudica i suoi diritti. 2. Gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando la stessa e' l'effetto di dolo o collusione a loro danno.