(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 21)
 
                               Art. 21 
 
                            (Astensione) 
 
 
  1. Al  giudice  contabile  ((...))  si  applicano  le  cause  e  le
modalita' di astensione  previste  dall'articolo  51  del  codice  di
procedura civile. L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.