(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 212)
 
                              Art. 212 
 
                         (Titolo esecutivo). 
 
 
  1. Le  decisioni  definitive  di  condanna,  l'ordinanza  esecutiva
emessa ai sensi dell'articolo 132, comma 3, e i provvedimenti  emessi
ai sensi dell'articolo 134,  comma  4,  formati  in  copia  attestata
conforme all'originale, valgono come titolo per l'esecuzione  forzata
per  la  parte  a  favore  della  quale  e'  stato   pronunciato   il
provvedimento o per i suoi successori. 
 
  2. Il rilascio della copia attestata  conforme  all'originale  alle
amministrazioni  interessate  avviene  d'ufficio,  da   parte   della
segreteria della sezione giurisdizionale. 
 
                                                            (6) ((7)) 
 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma
1) che "Le disposizioni del  presente  decreto,  salvo  che  non  sia
diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e
si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale  data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le
disposizioni anteriormente vigenti". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,  come  modificato  dalla  L.  29
dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1)  che  "Le
disposizioni del presente decreto, salvo  che  non  sia  diversamente
disposto, hanno effetto  a  decorrere  dal  28  febbraio  2023  e  si
applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.  Ai
procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano  le
disposizioni anteriormente vigenti".