(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 217)
 
                              Art. 217 
 
                     (Giudice dell'ottemperanza) 
 
 
  1. Il ricorso per ottenere l'esecuzione in materia pensionistica  e
nei giudizi ad istanza di parte si propone al giudice che  ha  emesso
la sentenza di cui e' chiesta l'ottemperanza. 
 
 
  2.  ((Il  giudice  monocratico))  esercita  i  poteri  inerenti  al
giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze emesse dalle
sezioni  giurisdizionali  regionali  e  non  sospese  dalle   sezioni
giurisdizionali d'appello, nonche'  per  le  sentenze  confermate  in
appello con motivazione che abbia lo stesso contenuto  dispositivo  e
conformativo delle sentenze di primo grado. 
 
 
  3. Negli altri casi, per l'esecuzione delle sentenze  emesse  dalle
sezioni giurisdizionali d'appello provvedono queste ultime.