Art. 25 (Commissario ad acta) 1. Per l'esecuzione delle decisioni in materia pensionistica, in caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo' nominare un commissario ad acta. ((1-bis. Nei giudizi di conto, il collegio puo' nominare un commissario ad acta in ipotesi di inadempimento dell'amministrazione a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di decidere, stabilendone il compenso.))