(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 25)
 
                               Art. 25 
 
                        (Commissario ad acta) 
 
 
  1. Per l'esecuzione delle decisioni in  materia  pensionistica,  in
caso di inadempimento dell'amministrazione, il giudice contabile puo'
nominare un commissario ad acta. 
 
 
  ((1-bis. Nei  giudizi  di  conto,  il  collegio  puo'  nominare  un
commissario ad acta in ipotesi di inadempimento  dell'amministrazione
a fornire i documenti o gli elementi di giudizio necessari al fine di
decidere, stabilendone il compenso.))