(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 26)
 
                               Art. 26 
 
                              (Custode) 
 
 
  1. La conservazione e l'amministrazione dei beni  sequestrati  sono
affidate ad un custode, quando la legge non dispone diversamente.  Il
compenso del custode e' stabilito dal giudice che l'ha nominato,  nel
rispetto delle disposizioni di  cui  all'articolo  27,  comma  1.  Si
applicano gli articoli 66 e 67 del codice di procedura civile.