(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 28)
 
                               Art. 28 
 
                            (Patrocinio) 
 
 
  1. Nei giudizi davanti alla Corte  dei  conti  e'  obbligatorio  il
patrocinio di un avvocato, ove non diversamente previsto dalla legge. 
 
 
  ((2. Per i giudizi davanti alle sezioni giurisdizionali di  appello
e alle sezioni riunite  e'  obbligatorio  il  ministero  di  avvocato
ammesso al  patrocinio  innanzi  alle  giurisdizioni  superiori.  Nei
ricorsi, negli appelli e nelle comparse di  costituzione  e  risposta
deve essere fatta elezione di domicilio nel comune in cui ha sede  il
giudice adito, ovvero indicato  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata  presso  il  quale  effettuare  le  comunicazioni  e   le
notificazioni; in mancanza, la parte si intende domiciliata, ad  ogni
effetto, presso la segreteria del giudice adito.)) 
 
 
  3. L'avvocato puo' compiere e ricevere, nell'interesse della parte,
tutti gli atti  del  processo  che  dalla  legge  non  sono  ad  essa
espressamente riservati. 
 
 
  4. In ogni caso non puo' compiere atti che  importano  disposizione
del diritto controverso, se  non  ne  ha  ricevuto  espressamente  il
potere. 
 
 
  5. La procura puo' essere sempre revocata e l'avvocato puo'  sempre
rinunciarvi, ma la  revoca  e  la  rinuncia  non  hanno  effetto  nei
confronti dell'altra parte, finche' non sia avvenuta la  sostituzione
dell'avvocato. 
 
 
  6. La parte puo' farsi assistere da uno o piu' avvocati, e anche da
un consulente tecnico nei casi e con i modi  stabiliti  nel  presente
codice. 
 
 
  7. La parte o la persona che la rappresenta, quando ha la  qualita'
necessaria per esercitare l'ufficio di avvocato con procura presso il
giudice adito, puo' stare in giudizio senza  il  ministero  di  altro
difensore.