(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 29)
 
                               Art. 29 
 
                         (Procura alle liti) 
 
 
  1. Per la procura alle liti si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 83 e 182 del codice di procedura civile. 
 
 
  ((1-bis. La procura alle liti, contenente  comunque  l'elezione  di
domicilio, nella fase preprocessuale si rilascia in calce o a margine
dell'invito o delle deduzioni di cui al comma 1 dell'articolo 67 e ha
effetto anche per  la  fase  del  giudizio  instaurato  con  atto  di
citazione di cui all'articolo 86.))