(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 36)
 
                               Art. 36 
 
          (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte) 
 
 
  1. Salvo che la  legge  disponga  altrimenti,  ((la  citazione,  il
ricorso  e  la  comparsa))  indicano  il  giudice  adito,  le  parti,
l'oggetto, le ragioni della domanda e  le  conclusioni  o  l'istanza;
((l'originale e' sottoscritto)) dalla parte, se essa sta in  giudizio
personalmente, oppure dal difensore  che  indica  il  proprio  codice
fiscale e l'indirizzo di posta elettronica certificata. 
 
 
  2. La procura al difensore dell'attore puo'  essere  rilasciata  in
data posteriore alla notificazione dell'atto,  purche'  anteriormente
alla costituzione della parte rappresentata. 
 
 
  3. La disposizione del comma 2  non  si  applica  quando  la  legge
richiede che la citazione sia sottoscritta dal  difensore  munito  di
mandato speciale.