(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 39)
 
                               Art. 39 
 
                     (Contenuto della sentenza) 
 
 
  1. Le sentenze della Corte dei conti sono pronunciate "In nome  del
popolo italiano" ((e recano l'intestazione "Repubblica italiana")). 
 
 
  2. Esse, definitive o non definitive, devono contenere: 
 
 
  a) l'indicazione del giudice che ha pronunciato; 
 
 
  b) il nome e cognome delle parti e dei difensori quando nominati; 
 
 
  c) la concisa esposizione delle conclusioni del pubblico  ministero
e delle parti; 
 
 
  d) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione, anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare; 
 
 
  e) il dispositivo; 
 
 
  f) la data della pronuncia; 
 
 
  g) la sottoscrizione del presidente del collegio  e  dell'estensore
((o del giudice monocratico)). 
 
 
  ((3. La decisione e' nulla se mancano  gli  elementi  di  cui  alle
lettere e) e g) del comma 2, nonche' se mancano, e non risultano  dal
verbale di udienza, gli elementi di cui alle lettere a), b), d) e  f)
del comma  2  e  l'indicazione  che  e'  stato  sentito  il  pubblico
ministero.)) 
 
 
  ((4. Se, dopo la pronuncia della sentenza,  il  presidente  non  la
puo'  sottoscrivere  per  morte  o   altro   impedimento,   essa   e'
sottoscritta dal componente piu' anziano del collegio, purche'  prima
della sottoscrizione sia menzionato l'impedimento; se l'estensore non
puo' sottoscrivere la sentenza per  morte  o  altro  impedimento,  e'
sufficiente la sottoscrizione del  presidente,  purche'  prima  della
sottoscrizione sia menzionato l'impedimento.))