(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 41)
 
                               Art. 41 
 
                   (Forma e contenuto del decreto) 
 
 
  1. Il decreto e' pronunciato d'ufficio o su istanza, anche verbale,
della parte. 
 
 
  2. Se e' pronunciato su ricorso, il decreto e' scritto in calce  al
medesimo. 
 
 
  3. Quando l'istanza e' proposta verbalmente, se ne redige  processo
verbale e il decreto e' inserito nello stesso. 
 
 
  4. Il decreto non e' motivato, salvo che  per  quelli  a  carattere
decisorio o per i quali la motivazione sia  prescritta  espressamente
dalla legge; e' datato ed  e'  sottoscritto  dal  giudice  o,  quando
questo e' collegiale, dal presidente.