(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 52)
 
                               Art. 52 
 
       (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) 
 
 
  1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in
materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture
burocratiche di vertice delle amministrazioni,  comunque  denominate,
ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore
cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni  vengono  a
conoscenza, direttamente o a  seguito  di  segnalazione  di  soggetti
dipendenti,  di  fatti  che  possono  dare  luogo  a  responsabilita'
erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla  procura  della
Corte dei  conti  territorialmente  competente.  Le  generalita'  del
pubblico dipendente denunziante sono tenute riservate. 
 
 
  2.  Gli  organi  di  controllo  e  di  revisione  delle   pubbliche
amministrazioni,  nonche'  i  dipendenti   incaricati   di   funzioni
ispettive, ciascuno secondo le singole leggi di settore, sono  tenuti
a fare  immediata  denuncia  di  danno  direttamente  al  procuratore
regionale competente, informandone i responsabili delle strutture  di
vertice delle amministrazioni interessate. 
 
 
  3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a  norma
di legge,  puo'  derivare  l'applicazione,  da  parte  delle  sezioni
giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie. 
 
 
  4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli
uffici di controllo segnalano alle  competenti  procure  regionali  i
fatti  dai  quali  possano  derivare  responsabilita'  erariali   che
emergano nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129,  comma  3,  delle
norme di attuazione di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
procedura penale. 
 
 
  6.  Resta  fermo  l'obbligo   per   la   pubblica   amministrazione
denunciante di porre in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie  a
evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile  in  via
di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi  necessari
a  evitare  la  continuazione  dell'illecito  e  a  determinarne   la
cessazione.