(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 52)
 
                               Art. 52 
 
       (Obbligo di denuncia di danno e onere di segnalazione) 
 
 
  1. Ferme restando le disposizioni delle singole leggi di settore in
materia di denuncia di danno erariale, i responsabili delle strutture
burocratiche di vertice delle amministrazioni,  comunque  denominate,
ovvero i dirigenti o responsabili di servizi, in relazione al settore
cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni  vengono  a
conoscenza, direttamente o a  seguito  di  segnalazione  di  soggetti
dipendenti,  di  fatti  che  possono  dare  luogo  a  responsabilita'
erariali, devono presentarne tempestiva denuncia alla  procura  della
Corte dei  conti  territorialmente  competente.  Le  generalita'  del
pubblico  dipendente  denunziante  sono  tenute  riservate  ((;  sono
comunque riservate le generalita' dei soggetti pubblici o privati che
segnalano al procuratore regionale eventi  di  danno,  anche  se  non
sottoposti all'obbligo di cui al presente comma)). 
 
 
  2.  Gli  organi  di  controllo  e  di  revisione  delle   pubbliche
amministrazioni,  ((...))  i  dipendenti   incaricati   di   funzioni
ispettive, ciascuno ((secondo la normativa di  settore,  nonche'  gli
incaricati  della   liquidazione   di   societa'   a   partecipazione
pubblica,)),  sono  tenuti  a  fare  immediata  denuncia   di   danno
direttamente al  procuratore  regionale  competente,  informandone  i
responsabili  delle  strutture  di  vertice   delle   amministrazioni
interessate. 
 
 
  3. L'obbligo di denuncia riguarda anche i fatti dai quali, a  norma
di legge,  puo'  derivare  l'applicazione,  da  parte  delle  sezioni
giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie. 
 
 
  4. I magistrati della Corte dei conti assegnati alle sezioni e agli
uffici di controllo segnalano alle  competenti  procure  regionali  i
fatti  dai  quali  possano  derivare  responsabilita'  erariali   che
emergano nell'esercizio delle loro funzioni. 
 
 
  5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 129,  comma  3,  delle
norme di attuazione di coordinamento  e  transitorie  del  codice  di
procedura penale. 
 
 
  6.  Resta  fermo  l'obbligo   per   la   pubblica   amministrazione
denunciante di porre in  essere  tutte  le  iniziative  necessarie  a
evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile  in  via
di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi  necessari
a  evitare  la  continuazione  dell'illecito  e  a  determinarne   la
cessazione.