(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 54-bis)
 
                             Art. 54-bis 
 
 (( (Astensione e sostituzione del pubblico ministero contabile). )) 
 
 
  ((1.  Ai  magistrati  del  pubblico  ministero  si   applicano   le
disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici,
ma non quelle relative alla ricusazione. 
 
 
  2. Sulla dichiarazione di astensione  decidono,  nell'ambito  degli
uffici di rispettiva  competenza,  il  procuratore  regionale  ed  il
procuratore generale, il quale e'  competente  anche  in  ipotesi  di
astensione del procuratore regionale. 
 
 
  3.  Con  il  provvedimento  che  accoglie   la   dichiarazione   di
astensione,  il  magistrato  del  pubblico  ministero   astenuto   e'
sostituito  con  un   altro   magistrato   del   pubblico   ministero
appartenente al medesimo  ufficio  ovvero  indicato  dal  procuratore
generale nell'ipotesi di astensione di un procuratore regionale.))