Art. 56 (Deleghe istruttorie) 1. Il pubblico ministero puo' ((...)) svolgere attivita' istruttoria direttamente, ovvero puo' delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo ((, nonche', per specifiche esigenze)), ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalita' e ((, ove possibile, di)) territorialita'; puo', altresi', avvalersi di consulenti tecnici.