(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 56)
 
                               Art. 56 
 
                        (Deleghe istruttorie) 
 
 
  1.  Il  pubblico  ministero   puo'   ((...))   svolgere   attivita'
istruttoria  direttamente,  ovvero  puo'  delegare  gli   adempimenti
istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche
locale,  agli  uffici  territoriali  del  Governo  ((,  nonche',  per
specifiche  esigenze)),  ai  dirigenti  o  funzionari  di   qualsiasi
pubblica  amministrazione  individuati   in   base   a   criteri   di
professionalita' e ((, ove  possibile,  di))  territorialita';  puo',
altresi', avvalersi di consulenti tecnici.