(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 58)
 
                               Art. 58 
 
               (Richieste di documenti e informazioni) 
 
 
  1. Il pubblico ministero puo' chiedere alla  autorita'  giudiziaria
l'invio degli atti e dei documenti da essa detenuti.  Gli  atti  e  i
documenti  restano  coperti  da  segreto  investigativo,  anche   nei
confronti dei  destinatari  di  richieste  istruttorie  del  pubblico
ministero contabile, salvo nulla osta del pubblico ministero penale. 
 
 
  2. Il pubblico ministero dispone, con decreto  motivato  contenente
anche i termini e le modalita'  di  trasmissione,  che  le  pubbliche
amministrazioni, gli enti  pubblici  ovvero  gli  enti  a  prevalente
partecipazione pubblica, nonche' i soggetti  con  essi  contraenti  o
beneficiari di provvidenze finanziarie a carico di bilanci  pubblici,
provvedono ad inviare atti e documenti da essi detenuti in  originale
o in copia  autentica,  nonche'  informazioni,  notizie  e  relazioni
documentate. 
 
 
  ((2-bis:  Il  pubblico  ministero  puo'  accedere,  anche  mediante
collegamento   telematico   diretto,   alla   sezione   dell'anagrafe
tributaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.))