(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 64)
 
                               Art. 64 
 
 
  (Procedimenti d'istruzione preventiva) 
 
 
  1. Qualora vi sia fondato  motivo  di  temere  che  venga  meno  la
possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di  prova,  o
in caso di eccezionale urgenza, il  giudice,  su  istanza  di  parte,
provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto. 
 
 
  2. L'assunzione preventiva dei mezzi di  prova  non  pregiudica  le
questioni  relative  alla  loro  ammissibilita'  e   rilevanza,   ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. 
 
 
  3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti,  ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i mezzi di prova siano  stati  dichiarati  ammissibili  nel  giudizio
stesso.