(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 64)
 
                               Art. 64 
 
 
  (Procedimenti d'istruzione preventiva) 
 
 
  1. Qualora vi sia fondato  motivo  di  temere  che  venga  meno  la
possibilita' di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di  prova,  o
in caso di eccezionale urgenza, ((il presidente della  sezione  o  il
giudice  da  lui  delegato)),   su   istanza   di   parte,   provvede
all'assunzione preventiva del mezzo richiesto. 
 
 
  2. L'assunzione preventiva dei mezzi di  prova  non  pregiudica  le
questioni  relative  alla  loro  ammissibilita'  e   rilevanza,   ne'
impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito. 
 
 
  3. I processi verbali delle prove non possono essere prodotti,  ne'
richiamati, ne' riprodotti in copia nel giudizio di merito, prima che
i mezzi di prova siano  stati  dichiarati  ammissibili  nel  giudizio
stesso.