Art. 68 (Istanza di proroga) 1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere alla sezione la concessione di eventuali proroghe del termine di cui all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo' essere presentata per piu' di due volte. 2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato dal presidente della sezione, nella camera di consiglio a tal fine convocata. 3. La mancata autorizzazione obbliga il pubblico ministero ad emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione entro i successivi quarantacinque giorni. 4. Quando accoglie l'istanza di proroga, il giudice fissa il termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza ai destinatari di invito a dedurre. 5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la proroga e' ammesso reclamo alla sezione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza ((a cura della segreteria della stessa)). 6. La sezione decide in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal pubblico ministero, l'ordinanza fissa un nuovo termine per il deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del reclamo presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non superiore a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto di citazione ovvero disporre l'archiviazione.