(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 68)
 
                               Art. 68 
 
                        (Istanza di proroga) 
 
 
  1. Il pubblico ministero, con istanza motivata, puo' chiedere  alla
sezione la concessione di  eventuali  proroghe  del  termine  di  cui
all'articolo 67, comma 5; l'istanza non puo'  essere  presentata  per
piu' di due volte. 
 
 
  2. Le proroghe sono autorizzate dal giudice all'uopo designato  dal
presidente della sezione,  nella  camera  di  consiglio  a  tal  fine
convocata. 
 
 
  3. La mancata  autorizzazione  obbliga  il  pubblico  ministero  ad
emettere l'atto di citazione ovvero a disporre l'archiviazione  entro
i successivi quarantacinque giorni. 
 
 
  4. Quando accoglie  l'istanza  di  proroga,  il  giudice  fissa  il
termine finale della proroga e quello di comunicazione dell'ordinanza
ai destinatari di invito a dedurre. 
 
 
  5. Avverso l'ordinanza che consente o nega la  proroga  e'  ammesso
reclamo alla sezione, nel termine perentorio di  dieci  giorni  dalla
comunicazione  dell'ordinanza  ((a  cura   della   segreteria   della
stessa)). 
 
 
  6. La sezione decide in  camera  di  consiglio  con  ordinanza  non
impugnabile; in caso  di  accoglimento  del  reclamo  presentato  dal
pubblico  ministero,  l'ordinanza  fissa  un  nuovo  termine  per  il
deposito dell'atto di citazione; in caso di accoglimento del  reclamo
presentato dal presunto responsabile, fissa un termine non  superiore
a quarantacinque giorni al pubblico ministero per emettere l'atto  di
citazione ovvero disporre l'archiviazione.