(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 69)
 
                               Art. 69 
 
                           (Archiviazione) 
 
 
  1. Quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno
risulta infondata o non ((vi sono)) elementi sufficienti a  sostenere
in  giudizio  la  contestazione  di  responsabilita',   il   pubblico
ministero dispone l'archiviazione del fascicolo istruttorio. 
 
 
  2. Il  pubblico  ministero  dispone  altresi'  l'archiviazione  per
assenza di colpa grave ((ove valuti che  l'azione  amministrativa  si
sia)) conformata  al  parere  reso  dalla  Corte  dei  conti  in  via
consultiva, in sede di controllo e in favore degli  enti  locali  nel
rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi. 
 
 
  3. Il decreto di archiviazione, debitamente motivato, e' sottoposto
al visto del procuratore regionale. 
 
 
  4. Il decreto di archiviazione, vistato dal procuratore  regionale,
e'  ((tempestivamente))  comunicato  al  destinatario  dell'invito  a
dedurre. 
 
 
  5. Qualora il procuratore regionale non  condivida  le  motivazioni
dell'archiviazione,  formula  per  iscritto   le   proprie   motivate
osservazioni, comunicandole al pubblico  ministero  assegnatario  del
fascicolo. 
 
 
  6. Nel caso permanga il dissenso, il procuratore regionale avoca il
fascicolo  istruttorio,  adottando  personalmente  le  determinazioni
inerenti l'esercizio dell'azione erariale.