(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 7)
 
                               Art. 7 
 
                      (Disposizioni di rinvio) 
 
 
  1. Il processo contabile si svolge secondo  le  disposizioni  della
Parte II, Titolo III ((, del presente  codice,  le  quali)),  se  non
espressamente   derogate,   si   applicano   anche   ((al    giudizio
pensionistico,)) alle impugnazioni e ai riti speciali. 
 
 
  2. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano gli
articoli 99, 100, 101, 110 e 111 del codice di procedura civile e  le
altre disposizioni del medesimo  codice,  in  quanto  espressione  di
principi generali.