(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 71)
 
                               Art. 71 
 
                 (Accesso al fascicolo istruttorio) 
 
 
  1. ((Il destinatario dell'invito  a  dedurre  e,  se  nominato,  il
difensore dotato di procura alle liti hanno)) il diritto di visionare
e di  estrarre  copia  di  tutti  documenti  inseriti  nel  fascicolo
istruttorio depositato presso la segreteria della procura  regionale,
((previa presentazione di apposita istanza)), salva la  tutela  della
riservatezza di cui all'articolo 52, comma 1. 
 
 
  2. La visione  dei  documenti  e'  consentita,  ove  possibile,  al
momento della presentazione della domanda. 
 
 
  3. Il destinatario dell'invito a dedurre ha il diritto di  accedere
ai documenti ritenuti  rilevanti  per  difendersi  e  detenuti  dalle
pubbliche amministrazioni, dagli enti sottoposti  alla  giurisdizione
della Corte dei  conti  e  dai  terzi  contraenti  o  beneficiari  di
provvidenze finanziarie a carico di bilanci pubblici. L'ente che  non
detiene i  documenti  richiesti  deve  indicare  il  diverso  ente  o
soggetto  che  li  detiene  e  comunque  deve  collaborare   con   il
destinatario dell'invito a dedurre al fine del loro reperimento. 
 
 
  4. In deroga alla disciplina  vigente,  nelle  ipotesi  di  cui  al
precedente comma tutti i  termini  dei  procedimenti  di  diritto  di
accesso ai documenti amministrativi e di diritto di  accesso  civico,
compresi quelli per l'opposizione dei controinteressati, sono ridotti
della meta'. 
 
 
  5. Fatti salvi i mezzi  di  tutela  previsti  dalla  disciplina  di
settore, in caso di provvedimento di diniego  all'accesso  o  decorsi
inutilmente i termini per l'adozione del provvedimento  espresso,  il
destinatario  dell'invito  a  dedurre  puo'  chiedere   al   pubblico
ministero che provveda ai sensi degli articoli 58 e 62, motivando  in
ordine alla rilevanza dei documenti ((non gia' acquisiti al fascicolo
istruttorio,)) specificamente individuati per la sua  difesa.  Quando
ne  viene  in  possesso,  il   pubblico   ministero   da'   immediata
comunicazione al destinatario dell'invito a dedurre che  i  documenti
richiesti  sono  disponibili  presso  la  segreteria  della   procura
regionale. Se il pubblico ministero  non  ritiene  di  accogliere  la
richiesta e'  tenuto  a  trasmetterla  entro  tre  giorni  e  dandone
comunicazione   al   richiedente   al   presidente   della    sezione
giurisdizionale  competente,  che  decide  entro  cinque  giorni.   A
decorrere dalla richiesta al pubblico ministero  il  termine  per  la
presentazione delle deduzioni e dei documenti e'  sospeso  fino  alla
comunicazione di disponibilita'  dei  documenti  o  del  decreto  del
presidente della sezione giurisdizionale.