(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 75)
 
                               Art. 75 
 
(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la  pendenza  dei
                     termini per l'impugnazione) 
 
 
  1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto  contestualmente
all'atto di citazione,  ovvero,  in  corso  di  causa,  con  separato
ricorso, al presidente  della  sezione  che  decide  del  merito  del
giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la  domanda  si
propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 
 
 
  2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 
 
 
  3. Salvo che sia stato proposto reclamo ai sensi dell'articolo  76,
nel corso del  giudizio  il  collegio  puo',  su  istanza  di  parte,
modificare o revocare con ordinanza il provvedimento cautelare, anche
se emesso anteriormente alla causa, se si verificano mutamenti  nelle
circostanze o se si allegano fatti anteriori di cui si  e'  acquisita
conoscenza successivamente al provvedimento cautelare. In tale  caso,
l'istante deve fornire la prova del momento in cui  ne  e'  venuto  a
conoscenza.