(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 75)
 
                               Art. 75 
 
(Sequestro conservativo in corso di causa e durante la  pendenza  dei
                     termini per l'impugnazione) 
 
 
  1. Il sequestro conservativo puo' essere richiesto  contestualmente
all'atto di citazione,  ovvero,  in  corso  di  causa,  con  separato
ricorso, al presidente  della  sezione  che  decide  del  merito  del
giudizio; in pendenza dei termini per l'impugnazione, la  domanda  si
propone al presidente della sezione che ha pronunciato la sentenza. 
 
 
  2. Si applica l'articolo 74, commi 2, 3 e 4. 
 
 
  3. Salvo che sia stato proposto  reclamo  ((...)),  nel  corso  del
giudizio il collegio puo', su istanza di parte  ((o  del  terzo  che,
venuto  a  conoscenza  del  provvedimento  cautelare  in  un  momento
successivo alla scadenza del termine di cui all'articolo 76, comma 1,
assume di esserne pregiudicato)), modificare o revocare con ordinanza
il provvedimento cautelare, anche se emesso anteriormente alla causa,
se si verificano mutamenti nelle circostanze o se si  allegano  fatti
anteriori di  cui  si  e'  acquisita  conoscenza  successivamente  al
provvedimento cautelare. In tale  caso,  l'istante  deve  fornire  la
prova del momento in cui ne e' venuto a conoscenza.