(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 76)
 
                               Art. 76 
 
             (Reclamo contro i provvedimenti cautelari) 
 
 
  1. L'ordinanza  di  cui  agli  articoli  74,  comma  4,  e  75,  e'
reclamabile ((davanti al collegio dalle parti e dal terzo che  assume
di essere pregiudicato dal  provvedimento  cautelare,))  nel  termine
perentorio di venti giorni dalla comunicazione della stessa ((o dalla
notificazione  se  anteriore)).  Il  giudice   designato   ai   sensi
dell'articolo 74, comma 2, lettera a), non fa parte del collegio  che
decide sul reclamo. 
 
 
  2.  Le  circostanze  e  i  motivi  sopravvenuti  al  momento  della
proposizione del reclamo debbono essere proposti,  nel  rispetto  del
principio del contraddittorio, nel relativo procedimento. Il collegio
puo' sempre assumere informazioni e acquisire nuovi documenti. 
 
 
  3. Il collegio, convocate le  parti,  omessa  ogni  formalita'  non
necessaria  al  contraddittorio  e  svolti  gli  atti  di  istruzione
ritenuti indispensabili in relazione ai presupposti e alle  finalita'
del sequestro, decide in camera di consiglio ((non oltre venti giorni
dal deposito del reclamo)), pronunciando  ordinanza  non  impugnabile
con la quale conferma, modifica  o  revoca  l'ordinanza  del  giudice
designato. 
 
 
  4. Il reclamo non sospende il provvedimento tuttavia  il  collegio,
quando per motivi sopravvenuti il provvedimento arrechi grave  danno,
puo'  disporre  con  ordinanza   non   impugnabile   la   sospensione
dell'esecuzione o subordinarla alla prestazione di congrua cauzione.