(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 77)
 
                               Art. 77 
 
                 (Sequestro conservativo in appello) 
 
 
  1. Quando vi sia il fondato timore che nelle more  della  decisione
di appello le garanzie patrimoniali  del  credito  vengano  meno,  il
pubblico ministero, contestualmente alla proposizione del gravame,  o
con separato atto, puo' chiedere alla sezione d'appello davanti  alla
quale pende il giudizio il sequestro conservativo dei beni  mobili  e
immobili ((della controparte)), comprese somme  e  cose  alla  stessa
dovute, nei limiti di legge. 
 
 
  ((2. Quando la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare
l'attuazione del provvedimento, sulla domanda provvede il  presidente
della   sezione   d'appello,   con   decreto   motivato,   procedendo
contestualmente a  fissare  l'udienza  di  comparizione  delle  parti
innanzi  al  giudice  monocratico  designato  entro  un  termine  non
superiore  a  quarantacinque  giorni,   nonche'   ad   assegnare   al
procuratore generale un termine perentorio  non  superiore  a  trenta
giorni per la notificazione della domanda e del decreto. Si applicano
i termini e le modalita' di cui all'articolo 74, commi 3 e 4.)) 
 
 
  ((3. L'ordinanza del giudice designato e' reclamabile  al  collegio
secondo le modalita' e i termini previsti dall'articolo 76.))