(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 78)
 
                               Art. 78 
 
                     (Inefficacia del sequestro) 
 
 
  1. Se il giudizio di merito non e' iniziato nel termine  perentorio
di cui all'articolo 74, comma 5, ovvero si  estingue  successivamente
al suo inizio, il provvedimento cautelare perde efficacia. 
 
 
  2. In entrambi i casi, il  presidente  della  sezione,  su  ricorso
della parte interessata, convocate le parti con decreto in  calce  al
ricorso, dichiara, se  non  c'e'  contestazione,  con  ordinanza  non
impugnabile, che il provvedimento e' divenuto  inefficace  e  da'  le
disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In
caso di contestazione ((non manifestamente infondata)), il presidente
della sezione deferisce l'esame  della  questione  al  collegio,  che
decide con ordinanza. 
 
 
  3. Il provvedimento  cautelare  perde  altresi'  efficacia  se  con
sentenza, anche non passata in giudicato, e'  dichiarato  inesistente
il diritto a cautela del quale era stato concesso, ovvero se  con  la
sentenza che definisce il  giudizio  e'  stata  respinta  la  domanda
risarcitoria riguardante la parte nei cui confronti e' stato eseguito
il sequestro conservativo. 
 
 
  4. I provvedimenti di cui  al  comma  3  sono  pronunciati  con  la
sentenza che definisce il giudizio o, in mancanza,  con  ordinanza  a
seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.