(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 8)
 
                               Art. 8 
 
               (Organi della giurisdizione contabile) 
 
 
  1.  La  giurisdizione  contabile  e'   esercitata   dalle   sezioni
giurisdizionali  regionali,  ((dalle   sezioni   giurisdizionali   di
appello)), dalle sezioni riunite  in  sede  giurisdizionale  e  dalle
sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.