(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 82)
 
                               Art. 82 
 
                        (Ritenuta cautelare) 
 
 
  1. Qualora l'amministrazione o  l'ente  danneggiati  abbiano,  ((in
virtu'  di  sentenza   di   condanna   passata   in   giudicato   per
responsabilita' amministrativa)), ragione  di  credito  verso  aventi
diritto a somme dovute  da  altre  amministrazioni  o  enti,  possono
richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere  eseguita
in attesa del provvedimento definitivo. 
 
 
  2. Avverso il provvedimento di ritenuta e'  ammesso  ricorso  nelle
forme e nei termini previsti dalla Parte V.