Art. 84 (Riunione delle cause) 1. ((Quando piu' giudizi relativi alla stessa causa ovvero relativi a cause connesse per l'oggetto o per il titolo pendono davanti ad una stessa sezione,)) il presidente, anche d'ufficio, con decreto ne puo' ordinare la trattazione nella medesima udienza. 2. Il collegio decide sulla riunione dei giudizi.