(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 85)
 
                               Art. 85 
 
                  (Intervento di terzi in giudizio) 
 
 
  1. Chiunque intenda sostenere le  ragioni  del  pubblico  ministero
puo' intervenire in causa , quando vi ha un interesse ((qualificato))
meritevole di tutela, con atto notificato  alle  parti  e  depositato
nella segreteria della sezione.