(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 87)
 
                               Art. 87 
 
             (Rapporti tra invito a dedurre e citazione) 
 
 
  1.  La  citazione  e'  altresi'   nulla,   qualora   non   sussista
corrispondenza tra i fatti di cui all'articolo 86  comma  2,  lettera
e), e gli elementi essenziali del  fatto  esplicitati  nell'invito  a
dedurre,  tenuto  conto  degli  ulteriori  elementi   di   conoscenza
acquisiti a seguito delle controdeduzioni.