(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 9)
 
                               Art. 9 
 
              ( ((Sezioni)) giurisdizionali regionali ) 
 
 
  1. Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni
giurisdizionali regionali, con sede nel  capoluogo  di  regione,  con
competenza   estesa   al   territorio   regionale.   Nella    regione
Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile  di  primo
grado la sezione giurisdizionale con sede  in  Trento  e  la  sezione
giurisdizionale  con  sede  in  Bolzano,  con  competenza  estesa  al
rispettivo territorio provinciale. 
 
 
  2.   Le   sezioni   giurisdizionali   regionali   e   le    sezioni
giurisdizionali di Trento e di Bolzano decidono con  l'intervento  di
tre  magistrati,  compreso  il  presidente.  In  caso  di  assenza  o
impedimento del presidente ((titolare  e  di  quello  aggiunto)),  il
collegio e' presieduto dal magistrato  con  maggiore  anzianita'  nel
ruolo. ((Nei giudizi)) pensionistici e negli altri casi espressamente
previsti, la Corte dei conti, in primo grado, giudica in composizione
monocratica,  attraverso  un  magistrato   assegnato   alla   sezione
giurisdizionale regionale competente per territorio ((...)).((1)) 
 
 
  3. Le sezioni  giurisdizionali  di  Trento  e  di  Bolzano  restano
disciplinate dallo statuto speciale ((per il Trentino-Alto Adige))  e
dalle relative norme  di  attuazione  nel  rispetto  della  normativa
vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche. 
 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.Lgs. 7 ottobre 2019, n. 114 ha disposto (con l'art.  3,  comma
1, lettera a)) che "le  parole  «del  ruolo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di ruolo» ".