(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 11)
 
                               Art. 11 
 
                     (Produzione dei documenti) 
 
 
  1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente  al
relativo  elenco,  sono  prodotti  mediante  deposito  in  segreteria
all'atto della costituzione. Il presidente della sezione,  per  gravi
ragioni,  sentite  le  parti,  puo'  autorizzare  la  produzione   di
documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si
fa menzione nel verbale.