Art. 11 (Produzione dei documenti) 1. I documenti offerti in comunicazione delle parti, unitamente al relativo elenco, sono prodotti mediante deposito in segreteria all'atto della costituzione. Il presidente della sezione, per gravi ragioni, sentite le parti, puo' autorizzare la produzione di documenti anche all'udienza; in questo caso dei documenti prodotti si fa menzione nel verbale.