(Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile-art. 3)
 
                               Art. 3 
 
           (Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi) 
 
 
  1. Il presidente della sezione vigila affinche',  senza  danno  per
l'amministrazione della  giustizia,  gli  incarichi  siano  equamente
distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei
consulenti iscritti possano  essere  conferiti  incarichi  in  misura
superiore al 10  per  cento  ((di  quelli  affidati  complessivamente
dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce  che  sia  assicurata
l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti  informatici,  del
conferimento dei medesimi)). 
 
 
  2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa  tenere  dal
segretario un registro in  cui  debbono  essere  annotati  tutti  gli
incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i  compensi  liquidati
da ciascun giudice. 
 
 
  3. ((Il presidente)) deve dare notizia degli incarichi dati  e  dei
compensi liquidati al presidente del tribunale  presso  il  quale  il
consulente e' iscritto. 
 
 
  4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello  esercita
la vigilanza prevista nel comma  1  per  gli  incarichi  che  vengono
affidati dalla sezione d'appello.