(Allegato 3 Norme transitorie e abrogazioni-art. 2)
 
                               Art. 2 
 
                     (Disposizioni particolari) 
 
  1. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capi I, II e III
del codice, che disciplinano l'istruttoria del pubblico ministero, si
applicano alle istruttorie in corso alla data di  entrata  in  vigore
del codice, fatti salvi gli atti  gia'  compiuti  secondo  il  regime
previgente. Le disposizioni di cui alla Parte II, Titoli II, III,  IV
e V si applicano anche ai giudizi in corso. 
 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 66 del codice  si  applicano
ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di
entrata in vigore del codice. 
 
  3. Le disposizioni di cui alla Parte III del codice si applicano ai
conti  giudiziali  ((da  presentarsi))  presso  l'amministrazione  di
competenza a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice ((,
qualunque sia l'esercizio di riferimento)). 
 
  4. Le disposizioni della Parte VI  del  codice,  che  disciplina  i
procedimenti di impugnazione, si applicano ai giudizi instaurati  con
atto di cui sia stata richiesta la notificazione  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del codice. 
 
  5. Ai fini dell'impugnazione, ai giudizi avverso le sentenze per le
quali stia decorrendo il termine  per  l'impugnazione  alla  data  di
entrata in vigore del codice, si applicano gli articoli  193,  194  e
199 del codice. 
 
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 212, 213, 214,  215  e  216
del  codice,  che  disciplinano  l'esecuzione  della   sentenza,   si
applicano relativamente alle sentenze pubblicate  a  decorrere  dalla
data di entrata in vigore del codice. 
 
  ((6-bis. La disposizione di cui all'articolo 12, comma  1-bis,  del
codice, non si applica agli incarichi gia'  conferiti  alla  data  di
entrata in vigore della medesima  disposizione,  i  quali  proseguono
sino alla relativa scadenza.))