Art. 12 
 
            Trasferimento del praticante, delle societa' 
                  e delle associazioni tra avvocati 
 
  1.  Al  trasferimento  del  praticante,  delle  societa'  o   delle
associazioni tra avvocati o comprendenti  avvocati  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 11, in quanto compatibili.