Art. 2 
 
                         Albo degli avvocati 
 
  1.  Nell'albo   degli   avvocati   sono   indicati,   per   ciascun
professionista iscritto: 
    a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita; 
    b) il codice fiscale; 
    c) il domicilio professionale principale e quelli  secondari  nel
circondario, o  al  di  fuori  di  esso,  comprensivi  di  indirizzo,
recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di  posta  elettronica
certificata; 
    d) la data di prima iscrizione, nonche'  la  data  di  iscrizione
all'albo attuale; 
    e) l'eventuale associazione tra avvocati o comprendente  avvocati
alla quale partecipa; 
    f) l'eventuale societa' tra avvocati di cui e' socio; 
    g) le  informazioni  eventualmente  risultanti  dagli  albi,  dai
registri e dagli elenchi di cui all'art. 15, comma  1,  della  legge,
fatta eccezione per quelli di cui alle lettere e) e f)  del  predetto
comma, nonche' da ogni altro albo, registro o elenco  previsto  dalla
legge o da regolamento; 
    h) l'eventuale iscrizione  all'elenco  nazionale  degli  avvocati
disponibili ad assumere le difese d'ufficio; 
    i) l'eventuale iscrizione nell'albo speciale  per  il  patrocinio
davanti alle giurisdizioni superiori; 
    l) l'eventuale svolgimento dell'attivita' di mediatore presso  un
organismo di mediazione di cui al decreto legislativo 4  marzo  2010,
n. 28, ovvero presso altri organismi di mediazione amministrata; 
    m) l'eventuale iscrizione in uno degli elenchi dei gestori  della
crisi  tenuto  da  un  organismo  di  composizione  della  crisi   da
sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
    n) l'eventuale sospensione dall'esercizio professionale  a  norma
dell'art. 20 della legge; 
    o) le eventuali lingue straniere conosciute; 
    p) l'eventuale  indirizzo  web  dei  siti  riconducibili  a  se',
all'associazione o alla societa' alla quale partecipi; 
    q)  l'eventuale  iscrizione  all'elenco  di   avvocati   per   il
patrocinio a spese dello Stato, specificando il relativo settore; 
    r) l'eventuale data di cancellazione. 
  2. Per ciascun avvocato stabilito, sono indicati altresi' il titolo
professionale di origine e i dati di cui all'art. 6, commi 2 e 4, del
decreto  legislativo  2  febbraio   2001,   n.   96,   e   successive
modificazioni, nonche' gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali e'
abilitato a patrocinare nel Paese di origine.  E'  inserito  il  dato
relativo all'avvenuta  integrazione  nella  professione  di  avvocato
tenendo ferma l'indicazione del titolo professionale  di  origine,  a
norma del decreto legislativo di cui al periodo precedente. 
  3. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia,  sentito
il Garante per la  protezione  dei  dati  personali  e  il  Consiglio
nazionale forense, puo' essere previsto che gli albi,  i  registri  e
gli elenchi contengano informazioni accessorie che  siano  pertinenti
ai  dati  previsti  dal  presente  regolamento  e  non  eccedenti  in
relazione  all'attivita'  professionale,  in  conformita'  a   quanto
previsto dall'art. 61,  commi  3  e  4,  del  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali,  di  cui  al  decreto  legislativo  20
giugno 2003, n. 196. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dell'art. 15 della legge 247 del 2012 si
          vedano le note alle premesse. 
              - Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.  28,  recante
          «Attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
          in materia di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione
          delle controversie  civili  e  commerciali»  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010. 
              - La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante «Disposizioni
          in  materia  di  usura  e   di   estorsione,   nonche'   di
          composizione  delle   crisi   da   sovraindebitamento»   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 30 gennaio 2012. 
              - Si riporta il testo dell'art. 20 della  citata  legge
          31 dicembre 2012, n. 247: 
              «Art. 20 (Sospensione dall'esercizio professionale). In
          vigore dal 2 febbraio 2013 - 1. Sono sospesi dall'esercizio
          professionale durante il periodo della  carica:  l'avvocato
          eletto Presidente della Repubblica, Presidente  del  Senato
          della Repubblica, Presidente  della  Camera  dei  deputati;
          l'avvocato nominato Presidente del Consiglio dei  ministri,
          Ministro,  Viceministro   o   Sottosegretario   di   Stato;
          l'avvocato  eletto  presidente  di   giunta   regionale   e
          presidente delle province autonome di Trento e di  Bolzano;
          l'avvocato  membro  della  Corte   costituzionale   o   del
          Consiglio superiore della magistratura;  l'avvocato  eletto
          presidente di provincia con piu' di un milione di  abitanti
          e sindaco di comune con piu' di 500.000 abitanti. 
              2. L'avvocato iscritto all'albo puo' sempre chiedere la
          sospensione dall'esercizio professionale. 
              3. Della sospensione, prevista dai  commi  1  e  2,  e'
          fatta annotazione nell'albo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 6, commi  2  e  4,  del
          decreto legislativo 2  febbraio  2001,  n.  96  (Attuazione
          della direttiva  98/5/CE  volta  a  facilitare  l'esercizio
          permanente della  professione  di  avvocato  in  uno  Stato
          membro diverso da quello  in  cui  e'  stata  acquisita  la
          qualifica professionale): 
              «Art. 6 (Iscrizione). - 1. (Omissis). 
              2. L'iscrizione nella  sezione  speciale  dell'albo  e'
          subordinata  alla   iscrizione   dell'istante   presso   la
          competente organizzazione professionale dello Stato  membro
          di origine. 
              3. (Omissis). 
              4. Se l'interessato fa  parte  di  una  societa'  nello
          Stato membro  di  origine,  e'  tenuto  ad  indicare  nella
          domanda la denominazione, la relativa forma giuridica  e  i
          nominativi dei membri che operano in Italia. 
              Commi da 5. a 10. (Omissis)». 
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del  citato  decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              Art. 61 (Utilizzazione di dati pubblici). In vigore dal
          1°  gennaio  2004  -  1.  Il  Garante  promuove,  ai  sensi
          dell'art. 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia
          e di buona condotta per il trattamento dei  dati  personali
          provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti
          tenuti da soggetti pubblici, anche individuando i  casi  in
          cui deve essere indicata la fonte di acquisizione dei  dati
          e prevedendo garanzie  appropriate  per  l'associazione  di
          dati provenienti da piu' archivi, tenendo  presente  quanto
          previsto dalla Raccomandazione n. R  (91)10  del  Consiglio
          d'Europa in relazione all'art. 11. 
              2. Agli effetti dell'applicazione del presente codice i
          dati personali diversi da quelli  sensibili  o  giudiziari,
          che devono essere inseriti  in  un  albo  professionale  in
          conformita' alla legge o ad un regolamento, possono  essere
          comunicati a soggetti pubblici  e  privati  o  diffusi,  ai
          sensi dell'art. 19, commi 2 e 3,  anche  mediante  reti  di
          comunicazione elettronica. Puo' essere altresi'  menzionata
          l'esistenza di provvedimenti che dispongono la  sospensione
          o che incidono sull'esercizio della professione. 
              3. L'ordine o collegio professionale puo', a  richiesta
          della persona  iscritta  nell'albo  che  vi  ha  interesse,
          integrare i dati di cui  al  comma  2  con  ulteriori  dati
          pertinenti  e  non  eccedenti  in  relazione  all'attivita'
          professionale. 
              4. A richiesta  dell'interessato  l'ordine  o  collegio
          professionale puo'  altresi'  fornire  a  terzi  notizie  o
          informazioni   relative,   in   particolare,   a   speciali
          qualificazioni  professionali  non  menzionate   nell'albo,
          ovvero  alla  disponibilita'  ad  assumere  incarichi  o  a
          ricevere  materiale  informativo  a  carattere  scientifico
          inerente anche a convegni o seminari.».