Art. 5 
 
                   Tenuta e revisione degli albi, 
                    dei registri e degli elenchi 
 
  1. Gli albi, il registro e gli elenchi sono  tenuti  esclusivamente
con modalita' informatiche. Per la tenuta degli albi, dei registri  e
degli  elenchi  i  consigli   dell'ordine   utilizzano   il   sistema
informatico centrale. I consigli dell'ordine che alla data di entrata
in vigore del presente decreto dispongono di sistemi informatici  per
la tenuta degli albi, dei registri e degli elenchi possono continuare
ad  avvalersene,  a  condizione  che,  alla  data  di   pubblicazione
dell'avviso di cui all'art. 14, comma 2, tali sistemi siano dotati di
tutte  le  funzionalita'  prescritte  dal  presente  regolamento  con
riguardo al sistema informatico centrale e che abbiano basi  di  dati
interconnesse con la base di dati del  predetto  sistema  informatico
centrale. I consigli dell'ordine che, alla data  di  cui  al  periodo
precedente, non dispongono di sistemi informatici per la tenuta degli
albi, dei registri e degli elenchi si  avvalgono  esclusivamente  del
sistema informatico  centrale.  Il  sistema  informatico  centrale  e
quelli di cui si avvalgono i consigli dell'ordine a norma  del  terzo
periodo del presente comma procedono al tracciamento delle operazioni
di  inserimento  di  dati  e  documenti  informatici  effettuate.   I
documenti informatici contenenti la registrazione  cronologica  delle
operazioni informatiche di cui al periodo precedente sono  conservati
per almeno tre anni. 
  2. Prima della pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 14,  comma
2, il Ministero della giustizia -  Dipartimento  per  gli  affari  di
giustizia,  avvalendosi  della  Direzione  generale  per  i   sistemi
informativi ed automatizzati,  verifica  che  le  basi  di  dati  del
sistema informatico centrale e dei sistemi informatici  dei  consigli
dell'ordine territoriali sono interconnesse ed interagiscono tra loro
e che i sistemi informatici  dei  consigli  dell'ordine  territoriali
sono dotati delle funzionalita' prescritte dal presente regolamento. 
  3. Quando in conseguenza della revisione dell'albo, degli elenchi e
dei registri emerge la necessita' di  procedere  alla  revisione  dei
dati, ne e' data  notizia  all'iscritto  mediante  posta  elettronica
certificata, ovvero, se non e' possibile, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento.  Entro  dieci  giorni  dalla  comunicazione,
l'iscritto ha facolta' di presentare  osservazioni  con  le  medesime
modalita'. 
  4.  Il  sistema  informatico   centrale   esegue,   con   modalita'
telematiche ed automatizzate, le  comunicazioni  dei  dati  contenuti
nell'albo, nei registri e negli elenchi previste dalla legge. 
  5.  Il  sistema  informatico  centrale   accerta,   con   modalita'
automatizzate, che l'indirizzo di posta elettronica indicato o  nella
domanda di iscrizione all'albo,  o  con  atto  separato,  ovvero  con
istanza di variazione dell'indirizzo, corrisponda ad una  casella  di
posta elettronica certificata. 
  6. La disposizione del comma 5 si applica anche agli  indirizzi  di
posta  elettronica  contenuti  nell'albo  ed  immessi   nel   sistema
informatico a norma dell'art. 14, comma 4. 
  7.  Ciascun  consiglio  dell'ordine  territoriale  forense  e'   il
titolare dei dati presenti negli albi, nei registri e  negli  elenchi
tenuti, secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  dal  medesimo
consiglio dell'ordine. 
  8. Fermo quanto  previsto  dal  comma  7,  il  Consiglio  nazionale
forense e' titolare  del  trattamento  dei  dati  necessario  per  la
gestione del sistema informatico centrale secondo quanto previsto dal
presente decreto, nonche' ai fini della tenuta  e  dell'aggiornamento
dell'albo speciale  per  il  patrocinio  davanti  alle  giurisdizioni
superiori e della redazione dell'elenco nazionale degli avvocati.