Art. 9 
 
               Modalita' di cancellazione dai registri 
                           e dagli elenchi 
 
  1. Per la cancellazione dai registri e dagli elenchi  si  applicano
le disposizioni dell'art. 17 della legge. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo  dell'art.  17  della  citata  legge  31
          dicembre 2012, n. 247, si veda la nota all'art. 4.