Art. 10 Attribuzione alla Polizia di Stato e al Corpo della guardia di finanza di specifiche funzioni del Corpo forestale dello Stato 1. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, le seguenti funzioni svolte dal Corpo forestale dello Stato sono attribuite: a) alla Polizia di Stato, in materia di ordine e sicurezza pubblica e di prevenzione e contrasto della criminalita' organizzata in ambito interforze; b) al Corpo della guardia di finanza, in materia di soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e controllo doganale in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria, da esercitarsi, esclusivamente in relazione all'attivita' di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio n. 176 dell'8 luglio 2005, anche tramite le unita' specializzate dell'Arma dei carabinieri.