Art. 18 Disposizioni transitorie e finali 1. L'Arma dei carabinieri succede nei rapporti giuridici attivi e passivi del Corpo forestale dello Stato, ivi compresi quelli derivanti dalla sottoscrizione delle convenzioni relative alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale e dei contratti individuali di lavoro stipulati con il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, fatte salve le convenzioni di collaborazione con amministrazioni ed enti pubblici rientranti negli ambiti funzionali di cui agli articoli 9, 10 e 11 per le quali subentrano le amministrazioni ivi indicate. 2. In deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti che fanno riferimento a funzioni, compiti e attivita' del Corpo forestale dello Stato e attribuiti ai sensi del presente decreto, devono intendersi riferite all'Arma dei carabinieri, se non rientranti tra quelle devolute al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi degli articoli 9, 10 e 11. 3. Con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 13, comma 1, e' individuata anche l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito all'Arma dei carabinieri, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla Polizia di Stato, al Corpo della guardia di finanza e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi degli articoli 7, 9, 10 e 11. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultano necessari all'espletamento dei compiti istituzionali, anche in deroga alle eventuali clausole difformi previste contrattualmente. Dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. L'Arma dei carabinieri e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono autorizzati ad adottare i provvedimenti occorrenti per il mantenimento dell'aeronavigabilita' continua degli aeromobili trasferiti ai sensi dell'articolo 13, comma 1. 5. In prima applicazione, i provvedimenti e i protocolli di cui agli articoli 2, comma 1, 3, comma 2, 4, commi 2 e 3, e 5, commi 2 e 3, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e trovano applicazione dal 1° gennaio 2017. Entro il medesimo termine, al fine di rafforzare gli interventi di razionalizzazione volti ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni, anche mediante un efficace e omogeneo coordinamento informativo, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i vertici delle altre Forze di polizia adottano apposite istruzioni attraverso cui i responsabili di ciascun presidio di polizia interessato, trasmettono alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale. 6. Al fine di eliminare progressivamente duplicazioni o sovrapposizioni di strutture operative, logistiche ed amministrative assicurando il mantenimento di adeguati livelli di presidio dell'ambiente, del territorio, delle acque e della sicurezza agroalimentare, fino al 31 dicembre 2024 i provvedimenti di istituzione e di soppressione di comandi, enti e altre strutture ordinative dell'Arma dei carabinieri, di qualunque livello ed organizzazione, connessi con il procedimento di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, previo assenso del Ministro della difesa, che si pronuncia di concerto con i Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali nonche' dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. In relazione al riassetto dei comparti di specialita' e alla razionalizzazione dei presidi di polizia di cui agli articoli 2 e 3, al fine di realizzare una omogenea e funzionale copertura sul territorio nazionale delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. 8. Nelle more dell'attribuzione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato all'Arma dei carabinieri, le funzioni di ispettore e di agente fitosanitario, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono esercitate, rispettivamente, dal personale dei ruoli dei periti e dei revisori del Corpo forestale dello Stato dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette funzioni sono svolte sotto il coordinamento funzionale del Servizio fitosanitario nazionale. 9. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato giudicato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, permanentemente non idoneo in forma assoluta all'assolvimento dei compiti d'istituto ai sensi delle disposizioni adottate in attuazione dell'articolo 23-bis, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, ovvero assunto ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con la sola esclusione di quello di cui all'articolo 18 della medesima legge, ovvero che si trovi nella condizione di cui all'articolo 636 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 e che non abbia esercitato la facolta' di cui al comma 3 del medesimo articolo, e' inserito d'ufficio nel contingente collocabile presso le amministrazioni statali individuate ai sensi dell'articolo 12, comma 3, per l'assegnazione preferibilmente nei ruoli del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. L'incremento della dotazione organica trasferita all'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e' corrispondentemente ridotto. 10. Il personale appartenente ai ruoli dei periti, revisori e operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, commi 5, 6 e 7, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, che, durante la frequenza o al termine del corso di formazione militare di cui all'articolo 2214-quater, comma 20, lettera a), del medesimo decreto legislativo, risulta non idoneo a prestare servizio nell'Arma dei carabinieri, transita nei ruoli civili del Ministero della difesa con conseguente temporaneo trasferimento delle relative risorse finanziarie. La corrispondente dotazione organica dell'Arma dei carabinieri e' resa temporaneamente indisponibile sino alla cessazione dal servizio dello stesso personale. 11. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato ai sensi del presente decreto nelle amministrazioni di cui all'articolo 12, comma 1, conserva il regime di quiescenza dell'ordinamento di provenienza. 12. Per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nelle Forze di polizia, i procedimenti disciplinari pendenti al momento del transito si estinguono, ad eccezione di quelli da cui possa derivare una sanzione disciplinare di stato. 13. Al personale del Corpo forestale dello Stato al momento del transito disposto ai sensi del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 29 marzo 2001, n. 86. 14. Al fine della progressiva armonizzazione degli istituti previsti in via transitoria per il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con quelli degli altri ruoli del personale della medesima Arma, da attuare entro il 31 dicembre 2027, si provvede attraverso le disposizioni in materia di revisione dei ruoli di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge. 15. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della difesa, sono stabilite le procedure per il ritiro e le modalita' di custodia della bandiera e delle altre memorie e cimeli del Corpo forestale dello Stato. 16. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono emanate le disposizioni in merito all'inquadramento, a decorrere dal 1° gennaio 2017, del Capo del Corpo forestale dello Stato il quale continua ad esercitare le proprie funzioni per l'amministrazione del Corpo fino al completamento delle procedure di assorbimento del Corpo medesimo.