Art. 8 
 
Riorganizzazione   dell'Arma   dei   carabinieri    in    conseguenza
dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato. 
  1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 18, comma  6,
al  fine  di  salvaguardare   le   professionalita'   esistenti,   le
specialita' e l'unitarieta' delle funzioni del Corpo forestale  dello
Stato, assorbito nell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 7: 
    a) le funzioni di direzione, di coordinamento, di controllo e  di
supporto  generale  svolte  dall'Ispettorato   generale   del   Corpo
forestale dello Stato sono assolte dal Comando generale dell'Arma dei
carabinieri, che si avvale della struttura organizzativa  di  cui  al
comma 2, dedicata all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo
7; 
    b) l'organizzazione addestrativa e formativa del Corpo  forestale
dello Stato confluisce nell'organizzazione addestrativa dell'Arma dei
carabinieri e assicura  la  formazione  specialistica  del  personale
dedicato  all'assolvimento   delle   specifiche   funzioni   di   cui
all'articolo 7; 
    c)  l'organizzazione  aerea  del  Corpo  forestale  dello   Stato
confluisce nel servizio aereo dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione
delle componenti trasferite al Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco
ai sensi del successivo articolo 9; 
    d) il gruppo sportivo del Corpo forestale dello Stato  confluisce
in quello dell'Arma dei carabinieri; 
    e) l'organizzazione territoriale del Corpo forestale dello Stato,
nonche' le restanti componenti centrali e  periferiche  del  medesimo
Corpo  confluiscono  nelle  strutture  organizzative  dell'Arma   dei
carabinieri per lo svolgimento delle attivita'  dirette  alla  tutela
dell'ambiente, del territorio e delle  acque,  alla  sicurezza  e  ai
controlli  nel  settore  agroalimentare,  ad  eccezione   di   quelle
trasferite al Corpo nazionale dei  vigili  del  fuoco  ai  sensi  del
successivo articolo 9. 
  2. Al citato  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 169, comma 1, dopo la lettera c), e' inserita  la
seguente: 
      «c-bis) organizzazione per la tutela  forestale,  ambientale  e
agroalimentare;»; 
    b) all'articolo 174, comma 2, lettera b), le parole  «Comandi  di
divisione, retti da generale di  divisione,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Comandi, retti da generale di divisione o di brigata,»; 
    c) dopo l'articolo 174, e' inserito il seguente: 
    «Art.  174-bis.  (Organizzazione   per   la   tutela   forestale,
ambientale  e  agroalimentare)  -  1.   L'organizzazione   forestale,
ambientale  e  agroalimentare  comprende  reparti  dedicati,  in  via
prioritaria  o   esclusiva,   all'espletamento,   nell'ambito   delle
competenze  attribuite   all'Arma   dei   carabinieri,   di   compiti
particolari o che svolgono attivita' di elevata  specializzazione  in
materia di  tutela  dell'ambiente,  del  territorio  e  delle  acque,
nonche' nel  campo  della  sicurezza  e  dei  controlli  nel  settore
agroalimentare, a sostegno  o  con  il  supporto  dell'organizzazione
territoriale. 
  2. L'organizzazione di cui al comma 1, si articola in: 
    a)  Comando  unita'  per  la  tutela  forestale,   ambientale   e
agroalimentare, che,  ferme  restando  la  dipendenza  dell'Arma  dei
carabinieri dal Capo di  Stato  Maggiore  della  Difesa,  tramite  il
comandante  generale,  per  i  compiti  militari,  e  la   dipendenza
funzionale  dal  Ministro  dell'interno,  per  i  compiti  di  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi  dell'articolo  162,
comma 1, dipende funzionalmente dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali per le  materie  afferenti  alla  sicurezza  e
tutela agroalimentare e forestale. Del Comando si avvale il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente
allo   svolgimento   delle    specifiche    funzioni    espressamente
riconducibili alle attribuzioni del medesimo Ministero. Il Comando e'
retto da generale di corpo d'armata che  esercita  funzioni  di  alta
direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei  comandi
dipendenti. L'incarico di vice comandante del Comando unita'  per  la
tutela  forestale,  ambientale  e  agroalimentare  e'  attribuito  al
Generale di divisione in  servizio  permanente  effettivo  del  ruolo
forestale; 
    b) Comandi, retti da generale di  divisione  o  di  brigata,  che
esercitano funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei
reparti dipendenti.». 
  3.   In   relazione   alle    funzioni    specialistiche    svolte,
nell'organizzazione  di  cui   all'articolo   174-bis   del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono inquadrati i reparti istituiti
con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  dell'11  novembre   1986,
registrato alla Corte dei conti in data 24 novembre 1986, registro n.
1, foglio n. 1, e con decreto del Ministro della difesa dell'8 giugno
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 settembre 2001, n.  211,
Supplemento Ordinario.